(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Individuazione di aree estrattive per la realizzazione di opere pubbliche 1. Per sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle opere od interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei comuni e di ogni altro ente pubblico anche economico e per contemperare tali esigenze con quelle di tutela del territorio, la Regione determina biennalmente i quantitativi e le qualita' di materiali inerti naturali e degli altri materiali utilizzabili direttamente per le opere e per gli interventi sopra indicati. 2. La Regione, sentiti i comuni interessati, individua nel proprio territorio le zone ove insistono i giacimenti dei materiali sopra indicati ivi comprese le aree di ampliamento possibile: sulle zone estrattive che saranno determinate, l'attivita' di coltivazione di cava puo' proseguire od iniziare anche se in contrasto con eventuale diversa destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e le opere e gli impianti fissi a servizio della coltivazione sono considerati di pubblico interesse. 3. La Regione, inoltre, anche su segnalazione di privati, individua nel proprio territorio le zone indiziate di possibili giacimenti dei materiali di cui sopra e conseguentemente stabilisce per tali zone la destinazione estrattiva, tenuto conto dell'uso attuale del suolo, delle caratteristiche morfologiche delle zone e del loro riutilizzo finale: tale previsione di destinazione estrattiva delle zone indiziate sostituisce le eventuali diverse previsioni di destinazione contenute negli strumenti urbanistici. 4. Al riguardo la Regione stabilisce specifica normativa tecnica in ordine alla coltivazione ed al successivo recupero ambientale.