(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2
                         del 21 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Individuazione di aree estrattive
               per la realizzazione di opere pubbliche
 
   1.  Per  sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle
opere od interventi di competenza dello  Stato,  della  Regione,  dei
comuni   e  di  ogni  altro  ente  pubblico  anche  economico  e  per
contemperare tali esigenze con quelle di tutela  del  territorio,  la
Regione  determina  biennalmente  i  quantitativi  e  le  qualita' di
materiali  inerti  naturali  e  degli  altri  materiali  utilizzabili
direttamente per le opere e per gli interventi sopra indicati.
   2. La Regione, sentiti i comuni interessati, individua nel proprio
territorio le zone ove insistono i  giacimenti  dei  materiali  sopra
indicati  ivi  comprese  le aree di ampliamento possibile: sulle zone
estrattive che saranno determinate, l'attivita'  di  coltivazione  di
cava  puo' proseguire od iniziare anche se in contrasto con eventuale
diversa destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e le  opere
e  gli  impianti fissi a servizio della coltivazione sono considerati
di pubblico interesse.
   3.   La  Regione,  inoltre,  anche  su  segnalazione  di  privati,
individua nel proprio  territorio  le  zone  indiziate  di  possibili
giacimenti  dei  materiali di cui sopra e conseguentemente stabilisce
per tali zone  la  destinazione  estrattiva,  tenuto  conto  dell'uso
attuale  del  suolo,  delle caratteristiche morfologiche delle zone e
del  loro  riutilizzo  finale:  tale   previsione   di   destinazione
estrattiva  delle  zone  indiziate  sostituisce  le eventuali diverse
previsioni di destinazione contenute negli strumenti urbanistici.
   4.  Al  riguardo la Regione stabilisce specifica normativa tecnica
in ordine alla coltivazione ed al successivo recupero ambientale.